Migliaia di stabilimenti balneari italiani stanno passando dalle proroghe automatiche alle gare pubbliche. Qui trovi, in modo chiaro e verificato, cosa prevede la riforma, le date che contano, come funziona la gara (criteri, durata, indennizzo) e cosa fare per arrivare preparato. Senza giri di parole.
Ultimo aggiornamento: ottobre 2026 · La materia è in forte evoluzione: verifica sempre il bando ufficiale del tuo Comune.
Approfondimento
Il bando tipo: cosa esiste e cosa vincola
La direttiva europea 2006/123/CE, nota come direttiva Bolkestein, stabilisce che quando una risorsa naturale è limitata — come le spiagge — le relative concessioni non possono essere rinnovate in automatico, ma vanno assegnate con una procedura di selezione aperta, trasparente e non discriminatoria. Tradotto: le concessioni demaniali marittime, cioè gli stabilimenti balneari, devono andare a gara.
Per anni in Italia si è andati avanti a proroghe, finché la Corte di Giustizia UE (sentenza Promoimpresa del 2016 e sentenza del 20 aprile 2023, causa C-348/22 «Comune di Ginosa») e il Consiglio di Stato hanno chiuso il cerchio: le proroghe automatiche sono incompatibili con il diritto europeo. Da qui l'obbligo di gare entro termini definiti.
Quante sono le concessioni interessate? Dipende dal perimetro: circa 7.000–7.500 stabilimenti balneari in senso stretto, che diventano oltre 27.000 se si contano tutte le concessioni a uso turistico-ricreativo (spiagge attrezzate, chioschi, ecc.).
La disciplina di base è la Legge 118/2022 (legge concorrenza): l'art. 3, comma 1, come modificato dall'art. 1 del decreto-legge 131/2024 («salva-infrazioni», convertito dalla L. 166/2024), fissa la proroga al 30 settembre 2027; l'art. 4 detta i criteri-guida delle gare. Nel 2026 è intervenuto il DL 32/2026 (in Gazzetta Ufficiale l'11 marzo 2026, convertito dalla L. 71/2026), che ha disposto l'adozione di un bando-tipo nazionale per uniformare le procedure.
| Quando | Chi | Cosa ha stabilito |
|---|---|---|
| 2016 | Corte di giustizia UE — Promoimpresa | Le concessioni balneari sono servizi soggetti alla direttiva: niente rinnovo automatico senza gara. |
| 20 aprile 2023 | Corte di giustizia UE — Comune di Ginosa (C‑348/22) | Lo Stato non può disapplicare la direttiva: la proroga automatica è incompatibile, e la regola vale anche per i giudici e le amministrazioni nazionali. |
| 2025 | Consiglio di Stato (parere n. 750/2025) | Bocciato lo schema di decreto sui criteri di calcolo degli indennizzi: i principi di legge restano, il metodo di calcolo è ancora da definire. |
Non esiste un bando nazionale a cui adeguarsi: ogni Comune scrive il suo, con criteri e pesi che cambiano da un litorale all'altro. Quello che si può fare è seguire la propria gara, comune per comune, e leggere l'atto quando esce — che è esattamente il lavoro che questa pagina descrive.
Attenzione a un equivoco diffuso: il bando-tipo nazionale non è un atto adottato. Il DL 32/2026 non contiene il modello: il suo art. 8 incarica il Ministero delle Infrastrutture di sottoporne uno schema alla Conferenza Unificata per il parere, entro trenta giorni dall'entrata in vigore. Lo schema esiste — lo dicono i comunicati del Ministero del 17 e 27 aprile e del 13 luglio 2026 — ma il suo testo non è pubblico, e il parere non è mai stato iscritto all'ordine del giorno della Conferenza unificata: diciotto sedute nel 2026, repertorio fino all'atto 121/CU del 10 settembre, nessuna occorrenza.
Cosa significa in pratica: i Comuni che procedono lo fanno con bandi propri, con criteri e pesi che possono variare da Comune a Comune. Per questo monitorare la singola gara, comune per comune, è decisivo.
Il capitolo per esteso: bando tipo concessioni balneari — cosa esiste e cosa vincola davvero oggi, con il testo dell'art. 8, le scadenze di legge e le notizie che stanno circolando sbagliate.
Le concessioni si assegnano, nella maggior parte dei casi, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa (OEPV). Quanto pesi il progetto rispetto al rialzo economico lo decide il singolo Comune, e la forbice è larghissima. Nei 33 bandi che abbiamo letto e che dichiarano la ripartizione dei punti, il peso della parte tecnico-qualitativa va dallo 0% al 100% del punteggio totale:
Un numero valido per tutti, quindi, non esiste. La mediana di questi 33 bandi cade sul 90%, ma 13 su 33 stanno al 70% o meno e quattro non prevedono affatto un'offerta tecnica: un solo numero descriverebbe male metà dei bandi. Il peso che conta per te è solo quello scritto nel disciplinare del tuo Comune, ed è la prima cosa da cercarci dentro.
Dentro l'offerta tecnica i criteri ricorrenti sono: progetto di riqualificazione e investimenti, qualità dei servizi e inclusione (accessibilità per disabili, famiglie), sostenibilità ed efficienza energetica, livelli occupazionali (inclusa l'assunzione del personale uscente). Anche qui vale la stessa regola: quanto pesi l'esperienza pregressa lo decide il bando. Nei 12 bandi che le assegnano un punteggio esplicito l'abbiamo letta da 2 punti su 100 fino a 20 punti su 100, e in un caso sta dentro un pacchetto da 50 punti su 100 insieme a parità di genere, occupazione giovanile e clausole sociali. Non c'è quindi una regola nazionale che la sminuisca: in diversi bandi è una delle voci più sostanziose, e va cercata anche fra i criteri sociali.
Durata: le nuove concessioni vanno da 5 a 20 anni, in funzione del tempo necessario a recuperare gli investimenti previsti nel piano economico-finanziario.
Chi perde la concessione ha diritto a un indennizzo, ma — punto importante — a pagarlo è il nuovo concessionario subentrante, non il Comune. Il subentrante deve versarne almeno il 20% prima di avviare la gestione.
L'indennizzo copre due voci: il valore degli investimenti realizzati e non ancora ammortizzati (al netto di ammortamenti e contributi pubblici) e un'equa remunerazione per gli investimenti degli ultimi 5 anni. Il valore è stabilito da una perizia asseverata acquisita dal Comune prima di pubblicare il bando.
La documentazione varia per Comune, ma in genere serve:
Questo è l'elenco. Come si consegna — piattaforma telematica, firma digitale, PEC, termini a pena di esclusione — e i modi in cui le domande vengono scartate prima ancora di essere lette, stanno qui: come partecipare a una gara per una concessione balneare.
Radar Concessioni monitora i bandi comune per comune: stato, scadenze e criteri di ogni gara che seguiamo.
Vedi tutte le regioni →La direttiva europea 2006/123/CE vieta il rinnovo automatico delle concessioni quando la risorsa è scarsa: le concessioni demaniali marittime (gli stabilimenti balneari) devono quindi essere assegnate tramite gara aperta e trasparente, non più prorogate in automatico al gestore uscente.
Le concessioni in essere sono prorogate per legge fino al 30 settembre 2027 (differimento motivato possibile non oltre il 31 marzo 2028, art. 3 comma 3). I Comuni devono avviare le gare almeno 6 mesi prima della scadenza e, in prima applicazione, entro il 30 giugno 2027. La proposta di proroga al 2030 per Calabria, Sicilia e Sardegna è stata bocciata in Senato (aprile 2026): anche lì valgono le scadenze del 2027.
Non come atto. L'art. 8 del DL 32/2026 ordina al Ministero delle Infrastrutture di sottoporre uno schema alla Conferenza Unificata per il parere, entro trenta giorni dall'entrata in vigore: il termine scadeva intorno all'11 aprile 2026. Lo schema esiste — lo dicono i comunicati del Ministero del 17 e 27 aprile e del 13 luglio 2026 — ma il suo testo non è pubblico, e il parere non è mai stato iscritto all'ordine del giorno della Conferenza: diciotto sedute nel 2026, repertorio fino all'atto 121/CU del 10 settembre, nessuna occorrenza. I Comuni procedono con bandi propri. Il quadro completo è nell'articolo dedicato al bando tipo.
Sì, il gestore uscente può partecipare come tutti, ma non ha diritto di precedenza. Quanto pesi l'esperienza pregressa lo decide il bando del singolo Comune: non c'è una regola nazionale che la escluda o la premi. Nei 12 bandi che le danno un punteggio esplicito l'abbiamo letta da 2 a 20 punti su 100, e in un caso dentro un pacchetto da 50 punti su 100 insieme a parità di genere, occupazione giovanile e clausole sociali.
I criteri e il peso di ciascuno li fissa il bando del singolo Comune, e cambiano da ente a ente: non c'è un bando tipo adottato a cui riferirsi. Nei 33 bandi che abbiamo letto e che dichiarano la ripartizione dei punti, l'offerta tecnica vale dallo 0% al 100% del totale: 11 sono interamente tecnici (nessun rialzo), 7 stanno fra il 90% e il 95%, 11 fra il 55% e l'80%, e 4 si decidono solo sul rialzo del canone, senza offerta tecnica. Nessun numero unico vale per tutti: la ripartizione va letta nel disciplinare del proprio Comune. I criteri ricorrenti sono progetto di gestione e investimenti, qualità dei servizi e accessibilità, sostenibilità ambientale e occupazione. Nel dossier di ogni gara riportiamo i criteri come li scrive l'ente, con il punteggio di ciascuno.
Da 5 a 20 anni: la durata è commisurata al tempo necessario a recuperare gli investimenti previsti nel piano economico-finanziario, entro il limite di legge.
Lo paga il nuovo concessionario subentrante (non il Comune), in misura non inferiore al 20% prima di avviare la gestione. Copre gli investimenti non ancora ammortizzati più un'equa remunerazione per quelli degli ultimi 5 anni, su perizia asseverata. Il decreto di dettaglio sul calcolo è ancora in via di definizione.
Domanda di partecipazione, dichiarazioni sull'assenza dei motivi di esclusione (DGUE), visura camerale, DURC, referenze bancarie, relazione tecnica e progetto di gestione, piano economico-finanziario asseverato, garanzia provvisoria e offerta economica. I modelli esatti sono nel bando del Comune.
Le concessioni in proroga valgono fino al 30 settembre 2027 (L. 166/2024). È un termine massimo, non una garanzia: dove la gara è già conclusa, il nuovo concessionario subentra prima.
L'elenco cambia ogni notte: il Radar rilegge Gazzetta Ufficiale, portali regionali e albi pretori dei Comuni costieri e lacuali, e pubblica le gare aperte con le scadenze esatte. L'elenco aggiornato è nelle pagine per regione.
Fonti principali: Legge 118/2022 e DL 131/2024 (conv. L. 166/2024); DL 32/2026 (conv. L. 71/2026); Corte di Giustizia UE C-348/22 e C-598/22; Consiglio di Stato parere 750/2025; bandi comunali e stampa di settore (Mondo Balneare, Il Resto del Carlino, La Nazione). Contenuti divulgativi, non sostituiscono il bando ufficiale né una consulenza legale.
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