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Indennizzo al concessionario uscente: chi paga e come funziona

In breve. Per la legge (art. 4, comma 9, legge 118/2022) l'indennizzo spetta al concessionario uscente ed è a carico del subentrante: copre gli investimenti non ancora ammortizzati e un'equa remunerazione su quelli degli ultimi cinque anni. Quanto vale non lo dice nessuna regola generale: lo stabilisce una perizia per ogni procedura, e lo si legge nel bando.

Aggiornata il 9 ottobre 2026 · la redazione di Radar · Come lavoriamo · Non è una consulenza legale: fa fede il bando del tuo Comune.

Che cosa dice la legge

L'art. 4, comma 9, della legge 5 agosto 2022, n. 118 (testo vigente, letto su Normattiva) dice cinque cose.

  1. Chi paga e a chi. Se la concessione passa a un nuovo concessionario, l'uscente ha diritto a un indennizzo «a carico del concessionario subentrante».
  2. Quanto, in teoria. Il valore degli investimenti effettuati e non ancora ammortizzati al termine della concessione (compresi quelli fatti per eventi calamitosi dichiarati o per obblighi di legge sopravvenuti, al netto degli aiuti pubblici percepiti e non rimborsati), più quanto serve a garantire all'uscente «un'equa remunerazione sugli investimenti effettuati negli ultimi cinque anni».
  3. Chi lo calcola. Una perizia acquisita dall'ente prima della pubblicazione del bando, asseverata, redatta da un professionista o da un collegio di professionisti che l'ente nomina fra cinque nominativi indicati dal Presidente del CNDCEC, l'organo nazionale dell'ordine professionale contabile. Le spese della perizia sono a carico dell'uscente.
  4. Quando si paga. Il nuovo rapporto si perfeziona solo dopo il pagamento dell'indennizzo da parte del subentrante «in misura non inferiore al venti per cento». Il mancato tempestivo pagamento è motivo di decadenza dalla concessione.
  5. Il decreto che non c'è. Per i criteri dell'equa remunerazione la legge rinvia a un decreto del Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro dell'economia, «da adottare entro il 31 marzo 2025»; e aggiunge che la sua mancata adozione «non giustifica il mancato avvio della procedura di affidamento».

Due commi accanto, da non confondere. Il comma 4 obbliga l'ente a scrivere nel bando il valore degli eventuali investimenti non ammortizzati (lett. b) e il valore dell'indennizzo, con termini e modalità di pagamento (lett. e). Il comma 8 è un'altra cosa: in assenza di diversa previsione nell'atto concessorio, l'ente può ordinare all'uscente, con provvedimento motivato, di demolire a sue spese le opere non amovibili.

Lo stato del decreto sui criteri

Il decreto ministeriale previsto dal comma 9 non risulta adottato: l'8 ottobre 2026 non l'abbiamo trovato su Normattiva, in Gazzetta Ufficiale né fra gli atti attuativi della legge. Lo schema era stato esaminato dal Consiglio di Stato, che con il parere n. 750/2025 (Sezione consultiva per gli atti normativi) ha formulato osservazioni. Se il decreto è stato adottato dopo l'8 ottobre 2026, su questo punto la pagina è superata.

Un'indicazione viene dal Consiglio di Stato, sezione VII, con la sentenza n. 6539/2026: una decisione resa su un caso specifico, una delibera con cui il Comune di Zoagli fissava gli indirizzi delle gare, e non una regola generale. Secondo la sentenza gli indennizzi sono da intendere come «meramente eventuali e svincolati da automatismi, forfettizzazioni e generalizzazioni» (una formula che riprende il parere n. 750/2025); il diritto dell'uscente «è subordinato alla prova dell'esistenza di "investimenti effettuati e non ancora ammortizzati" al termine della concessione, il cui onere ricade sul concessionario uscente»; e «la mancanza del decreto ministeriale recante i criteri di computo degli indennizzi non può paralizzare l'avvio delle procedure competitive». Altre pronunce o atti successivi possono precisare diversamente.

Sulla compatibilità dell'indennizzo con il diritto europeo circolano analisi e prese di posizione, ma non un atto che la decida: per questo qui non le riportiamo.

Cosa fanno, in concreto, i bandi che abbiamo letto

La legge è una, i bandi no. Tre esempi tratti da atti pubblicati dagli enti:

  • Pietra Ligure, bando multilotto (procedura conclusa, all'8 ottobre 2026). L'indennizzo riguarda solo i lotti che passano a un concessionario diverso e per i quali è indicato un importo; il subentrante versa almeno il 20 per cento per perfezionare il rapporto e il resto entro 180 giorni dalla stipula, con una fideiussione pari al debito residuo. Gli importi sono indicati lotto per lotto in un allegato e cambiano molto: da poche centinaia di euro a oltre centomila.
  • Rimini, bando multilotto (offerte già presentate, all'8 ottobre 2026). L'indennizzo non è previsto: la determina che avvia la gara lo ritiene inapplicabile perché si tratta di zone di solo ombreggio, senza gli investimenti a cui la legge lo collega.
  • Procedure avviate su istanza dei concessionari. In procedure di questo tipo può capitare che, al momento della domanda, l'importo dell'indennizzo non sia ancora indicato. Il comma 9 prevede la perizia prima del bando: nel proprio bando conviene verificare quando e come l'importo è determinato e, se non è chiaro, chiedere chiarimenti per iscritto.

Stesso comma, applicazioni diverse: non esiste una cifra «tipica», e non la daremo.

Come ragionarci se vuoi subentrare

Come metodo generale, non come consiglio sul tuo caso, i punti da verificare sono questi.

  • Il valore si cerca nel bando, non nelle notizie: il comma 4 obbliga l'ente a indicarlo. Se non c'è, di solito si chiede con un quesito prima della scadenza.
  • Chi lo ha stimato e quando. La legge prevede una perizia asseverata prima del bando.
  • Come e quando si paga: quota minima, saldo, garanzie. Un pagamento tardivo ha per legge conseguenze sulla concessione.
  • Il peso nel piano economico-finanziario. L'indennizzo è parte del costo dell'operazione, non una postilla.
  • Se l'impegno a pagarlo è condizione di partecipazione.

Esempio da un atto: due documenti dello stesso bando (Comune di Pietra Ligure)

Nella procedura di Pietra Ligure il valore dell'indennizzo di ciascun lotto sta in un allegato (l'elenco degli importi), mentre le regole di pagamento (almeno il 20 per cento per perfezionare il rapporto, il saldo entro 180 giorni, la fideiussione sul residuo) stanno nel disciplinare. Chi legge solo l'elenco vede quanto vale il lotto ma non quando e come va pagato; chi legge solo il disciplinare vede i tempi ma non l'importo. Servono entrambi, letti insieme, prima di impostare l'offerta.

Fonte: Comune di Pietra Ligure, disciplinare rettificato (art. 26) e allegato 9 con gli importi per lotto. Atti letti l'8 ottobre 2026.

E se sei il concessionario uscente

Nella sentenza n. 6539/2026, resa su un caso specifico, il Consiglio di Stato ha posto l'onere della prova sull'uscente; la legge pone a suo carico le spese della perizia. Se e come chiedere l'indennizzo, e come documentare gli investimenti, dipende dal caso: è una scelta da fare con un professionista prima della scadenza del bando. Questa guida non sostituisce una consulenza legale.

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Domande frequenti

Chi paga l'indennizzo all'uscente?

Il concessionario subentrante, non l'ente e non lo Stato (art. 4, comma 9, legge 118/2022).

L'indennizzo è automatico?

Secondo la sentenza del Consiglio di Stato sez. VII n. 6539/2026, resa su un caso specifico, il diritto presuppone la prova di investimenti effettuati e non ancora ammortizzati, e l'onere della prova è dell'uscente. Altre pronunce o atti successivi possono precisare diversamente.

Quanto vale in media?

Non c'è una media che possiamo sostenere. Nei bandi letti si va da gare in cui l'indennizzo non è previsto a importi molto diversi da un lotto all'altro.

Se il decreto ministeriale non c'è, le gare si fermano?

La legge dice che la mancata adozione del decreto non giustifica il mancato avvio della procedura (art. 4, comma 9, ultimo periodo); nello stesso senso la sentenza del Consiglio di Stato n. 6539/2026, resa su un caso specifico.

Devo pagare tutto prima di ottenere la concessione?

Per legge almeno il 20 per cento prima del perfezionamento del nuovo rapporto; il resto lo regola il bando (a Pietra Ligure, entro 180 giorni dalla stipula, con fideiussione sul residuo).

Posso partecipare senza conoscere l'importo?

La legge vuole la perizia prima del bando e l'importo scritto nel bando (art. 4, commi 4 e 9). Se nel proprio bando l'importo non è indicato o è rinviato a un momento successivo, di solito conviene chiedere chiarimenti per iscritto prima di candidarsi.

Fonti

Norma o atto Cosa si usa Letto il
Legge 5 agosto 2022, n. 118, art. 4, commi 4, 8 e 9 — testo vigente su NormattivaIndennizzo, perizia, pagamento, decreto attuativo8 ottobre 2026
Decreto MIT-MEF sui criteri dell'equa remunerazioneNon risulta adottato (ricerca su Normattiva e Gazzetta Ufficiale)8 ottobre 2026
Consiglio di Stato, Sezione consultiva per gli atti normativi, parere n. 750/2025 (affare n. 634/2025)Osservazioni sullo schema di decreto8 ottobre 2026
Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza n. 6539/2026 (testo sul portale della giustizia amministrativa)Natura dell'indennizzo, onere della prova, avvio delle gare8 ottobre 2026
Comune di Pietra Ligure, disciplinare rettificato (art. 26) e allegato 9Pagamento in due tempi, importi per lotto8 ottobre 2026
Comune di Rimini, determina a contrarre del bando multilottoIndennizzo non previsto8 ottobre 2026
Avvisi di procedure avviate su istanza (non nominate)Momento in cui è determinato l'indennizzo8 ottobre 2026

Contenuto informativo, aggiornato alla data indicata in testa. Non sostituisce la lettura del bando e degli atti della singola gara né una consulenza legale. Gli atti citati sono letti alla data indicata nelle fonti: dopo quella data l'ente può averli rettificati.