In breve. Per la legge (art. 4, comma 9, legge 118/2022) l'indennizzo spetta al concessionario uscente ed è a carico del subentrante: copre gli investimenti non ancora ammortizzati e un'equa remunerazione su quelli degli ultimi cinque anni. Quanto vale non lo dice nessuna regola generale: lo stabilisce una perizia per ogni procedura, e lo si legge nel bando.
Aggiornata il 9 ottobre 2026 · la redazione di Radar · Come lavoriamo · Non è una consulenza legale: fa fede il bando del tuo Comune.
L'art. 4, comma 9, della legge 5 agosto 2022, n. 118 (testo vigente, letto su Normattiva) dice cinque cose.
Due commi accanto, da non confondere. Il comma 4 obbliga l'ente a scrivere nel bando il valore degli eventuali investimenti non ammortizzati (lett. b) e il valore dell'indennizzo, con termini e modalità di pagamento (lett. e). Il comma 8 è un'altra cosa: in assenza di diversa previsione nell'atto concessorio, l'ente può ordinare all'uscente, con provvedimento motivato, di demolire a sue spese le opere non amovibili.
Il decreto ministeriale previsto dal comma 9 non risulta adottato: l'8 ottobre 2026 non l'abbiamo trovato su Normattiva, in Gazzetta Ufficiale né fra gli atti attuativi della legge. Lo schema era stato esaminato dal Consiglio di Stato, che con il parere n. 750/2025 (Sezione consultiva per gli atti normativi) ha formulato osservazioni. Se il decreto è stato adottato dopo l'8 ottobre 2026, su questo punto la pagina è superata.
Un'indicazione viene dal Consiglio di Stato, sezione VII, con la sentenza n. 6539/2026: una decisione resa su un caso specifico, una delibera con cui il Comune di Zoagli fissava gli indirizzi delle gare, e non una regola generale. Secondo la sentenza gli indennizzi sono da intendere come «meramente eventuali e svincolati da automatismi, forfettizzazioni e generalizzazioni» (una formula che riprende il parere n. 750/2025); il diritto dell'uscente «è subordinato alla prova dell'esistenza di "investimenti effettuati e non ancora ammortizzati" al termine della concessione, il cui onere ricade sul concessionario uscente»; e «la mancanza del decreto ministeriale recante i criteri di computo degli indennizzi non può paralizzare l'avvio delle procedure competitive». Altre pronunce o atti successivi possono precisare diversamente.
Sulla compatibilità dell'indennizzo con il diritto europeo circolano analisi e prese di posizione, ma non un atto che la decida: per questo qui non le riportiamo.
La legge è una, i bandi no. Tre esempi tratti da atti pubblicati dagli enti:
Stesso comma, applicazioni diverse: non esiste una cifra «tipica», e non la daremo.
Come metodo generale, non come consiglio sul tuo caso, i punti da verificare sono questi.
Nella procedura di Pietra Ligure il valore dell'indennizzo di ciascun lotto sta in un allegato (l'elenco degli importi), mentre le regole di pagamento (almeno il 20 per cento per perfezionare il rapporto, il saldo entro 180 giorni, la fideiussione sul residuo) stanno nel disciplinare. Chi legge solo l'elenco vede quanto vale il lotto ma non quando e come va pagato; chi legge solo il disciplinare vede i tempi ma non l'importo. Servono entrambi, letti insieme, prima di impostare l'offerta.
Fonte: Comune di Pietra Ligure, disciplinare rettificato (art. 26) e allegato 9 con gli importi per lotto. Atti letti l'8 ottobre 2026.
Nella sentenza n. 6539/2026, resa su un caso specifico, il Consiglio di Stato ha posto l'onere della prova sull'uscente; la legge pone a suo carico le spese della perizia. Se e come chiedere l'indennizzo, e come documentare gli investimenti, dipende dal caso: è una scelta da fare con un professionista prima della scadenza del bando. Questa guida non sostituisce una consulenza legale.
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Registrati gratisIl concessionario subentrante, non l'ente e non lo Stato (art. 4, comma 9, legge 118/2022).
Secondo la sentenza del Consiglio di Stato sez. VII n. 6539/2026, resa su un caso specifico, il diritto presuppone la prova di investimenti effettuati e non ancora ammortizzati, e l'onere della prova è dell'uscente. Altre pronunce o atti successivi possono precisare diversamente.
Non c'è una media che possiamo sostenere. Nei bandi letti si va da gare in cui l'indennizzo non è previsto a importi molto diversi da un lotto all'altro.
La legge dice che la mancata adozione del decreto non giustifica il mancato avvio della procedura (art. 4, comma 9, ultimo periodo); nello stesso senso la sentenza del Consiglio di Stato n. 6539/2026, resa su un caso specifico.
Per legge almeno il 20 per cento prima del perfezionamento del nuovo rapporto; il resto lo regola il bando (a Pietra Ligure, entro 180 giorni dalla stipula, con fideiussione sul residuo).
La legge vuole la perizia prima del bando e l'importo scritto nel bando (art. 4, commi 4 e 9). Se nel proprio bando l'importo non è indicato o è rinviato a un momento successivo, di solito conviene chiedere chiarimenti per iscritto prima di candidarsi.
| Norma o atto | Cosa si usa | Letto il |
|---|---|---|
| Legge 5 agosto 2022, n. 118, art. 4, commi 4, 8 e 9 — testo vigente su Normattiva | Indennizzo, perizia, pagamento, decreto attuativo | 8 ottobre 2026 |
| Decreto MIT-MEF sui criteri dell'equa remunerazione | Non risulta adottato (ricerca su Normattiva e Gazzetta Ufficiale) | 8 ottobre 2026 |
| Consiglio di Stato, Sezione consultiva per gli atti normativi, parere n. 750/2025 (affare n. 634/2025) | Osservazioni sullo schema di decreto | 8 ottobre 2026 |
| Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza n. 6539/2026 (testo sul portale della giustizia amministrativa) | Natura dell'indennizzo, onere della prova, avvio delle gare | 8 ottobre 2026 |
| Comune di Pietra Ligure, disciplinare rettificato (art. 26) e allegato 9 | Pagamento in due tempi, importi per lotto | 8 ottobre 2026 |
| Comune di Rimini, determina a contrarre del bando multilotto | Indennizzo non previsto | 8 ottobre 2026 |
| Avvisi di procedure avviate su istanza (non nominate) | Momento in cui è determinato l'indennizzo | 8 ottobre 2026 |
Contenuto informativo, aggiornato alla data indicata in testa. Non sostituisce la lettura del bando e degli atti della singola gara né una consulenza legale. Gli atti citati sono letti alla data indicata nelle fonti: dopo quella data l'ente può averli rettificati.